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Quali sono i requisiti necessari per un allevamento biologico ad hoc? Cosa prevede la legge in merito? Le parole chiave sono il benessere e il mantenimento dei ritmi naturali dell'animale. L'obiettivo è quello di armonizzare il binomio coltura- allevamento permettendo la salvaguardia delle specie animali e del terreno.
Vediamo alcuni dei punti salienti del regolamento.

Origine degli animali
La scelta delle razze deve tener conto della capacità di adattamento alle condizioni tipiche del luogo. In genere si prediligono razze autoctone o comunque selezionate in modo da evitare malattie specifiche connesse con gli allevamenti intensivi come la sindrome da stress dei suini, parti difficili, morte improvvisa.

Alimentazione
L'obiettivo dell'agricoltura e dell'allevamento biologico è la qualità piuttosto che la quantità. Le esigenze nutrizionali degli animali, che variano a seconda degli stadi fisiologici, come l'età e lo stato di gravidanza, devono essere rispettate. L'alimentazione consiste di erba, foraggi e mangimi ottenuti con metodi di produzione biologici. L'alimentazione forzata è vietata. I giovani mammiferi devono essere nutriti con il latte materno per un periodo prestabilito che varia a seconda delle razze. Per gli erbivori i sistemi di allevamento devono basarsi sul pascolo. Almeno il 60 per cento della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi freschi, essiccati o insilati.

Cure veterinarie
Premesso che l'animale deve essere selezionato in base alla resistenza alla malattia e al grado di adattabilità all'ambiente specifico, in caso di malattia l'allevamento biologico prevede cure immediate. Sono ammessi i prodotti fitoterapici (estratti vegetali ad esclusione degli antibiotici), omeopatici e oligoelementi (minerali contenuti in quantità sufficiente nella maggior parte degli alimenti indispensabili al mantenimento di una buona salute e sono il cromo, il ferro, il fluoro, lo iodio, il manganese, il rame, il selenio e lo zinco.) Si può ricorrere a una terapia a base di medicinali veterinari allopatici o antibiotici sotto la responsabilità di un veterinario, qualora l'uso dei prodotti alternativi non sia efficace o per evitare sofferenze o disagi all'animale.
E' vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici o di antibiotici per trattamenti preventivi. E' vietato inoltre l'uso di sostanze che stimolano la crescita e la produzione e l'uso di ormoni al di fuori di trattamenti terapeutici specifici.

Metodi zootecnici
La riproduzione animale deve basarsi su metodi naturali. Sono dunque vietate forme di riproduzione artificiale o assistita (come il trapianto di embrioni) fatta eccezione dell'inseminazione artificiale. E' vietato l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco e la decornazione. Se l'autorità o l'organismo di controllo decide di effettuare una di queste operazioni per motivi di salute dell'animale o di sicurezza bisogna ridurre al minimo la sofferenza per la bestia e deve intervenire personale qualificato.

Le dimensioni dei gruppi di animali devono essere commisurate alle fasi di sviluppo e alle esigenze della specie animale. Il trasporto degli animali deve evitare l'affaticamento delle bestie. Viene vietato l'uso di calmanti allopatici prima e dopo il trasporto inoltre è proibito l'ausilio della stimolazione elettrica per costringere gli animali. Nella fase che porta alla macellazione e che include dunque lo spostamento e il trasporto gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress.

Aree di pascolo e stalle
Le condizioni di pascolo devono rispondere alle esigenze biologiche ed etologiche delle specie animali. Il pascolo deve garantire libertà di movimento e accesso agevole alle mangiatoie e agli abbeveratoi. Il riscaldamento e l'aerazione delle stalle devono assicurare la circolazione dell'aria, la stabilità dell'umidità, della temperatura, dell'illuminazione. La densità del bestiame nelle stalle deve garantire il conforto e il benessere degli animali. Il numero limite delle vacche da latte per ogni ettaro è due, per i bovini maschi di circa due anni è poco più di tre, per le pecore circa tredici. Per quanto riguarda le stalle un bovino di circa duecento chilogrammi deve avere a disposizione 2,5 metri quadrati, una vacca da latte sei, un toro da allevamento dieci, una pecora o capra 1,5 metri quadrati, un suino da ingrasso di circa 100 chilogrammi oltre un metro quadro, una scrofa in allattamento 7,5 metri quadri.

Il testo integrale del Regolamento è pubblicato sul sito internet del ministero delle Politiche agricole, all'indirizzo:
www.politicheagricole.it


Grandinotizie.it/1 settembre 2001


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