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Il decreto ministeriale
del marzo 2001 è una revisione del precedente dell'agosto 2000
e nasce dall'esigenza di rispondere più adeguatamente al regolamento
comunitario (n. 1804 del 1999) riguardante le produzioni animali
biologiche. Vediamo quali sono le modifiche più importanti.
Alimentazione
Per quanto riguarda le componenti di origine non biologiche nel
caso di prodotti importati dall'estero è necessario effettuare
e presentare un'analisi che attesti che il prodotto sia esente
dagli ogm (organismi geneticamente modificati). Per quanto riguarda
invece i prodotti di origine nazionale o comunitaria occorre una
dichiarazione del fornitore per attestare l'assenza di ogm nei
prodotti. In entrambi i casi le spese delle analisi e delle documentazioni
sono a carico del fornitore.
Gli animali non possono essere nutriti con vitamine e provitamine,
salvo per fini terapeutici. Tale punto diventa efficace a partire
dal terzo anno dall'approvazione del decreto. Possono essere usati
materie prime di origine minerale e gli elementi in tracce - oligoelementi
- per mangimi
Gestione zootecnica
Conformemente al regolamento europeo è vietata la pratica di operazioni
come l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini,
l'applicazione di anelli al naso dei suini, la recisione della
coda o dei denti, la decorazione e altri interventi a fini non
terapeutici salvo autorizzazione dalle autorità per fini terapeutici,
igienici o di sicurezza.
Pascolo
E' obbligatorio garantire un'adeguata fruizione dei pascoli nei
limiti consentiti dalle condizioni climatiche. Tuttavia il decreto
prevede delle deroghe fino al 31 dicembre 2010 alle aziende zootecniche
con edifici costruiti prima del 24 agosto 1999.
Per consultare il testo (in attesa che venga pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale) andate al sito
www.politicheagricole.it
Grandinotizie.it/1 settembre 2001
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