|
Il presidente degli
Stati Uniti d'America viene eletto da un collegio elettorale di
secondo grado (formato cioè da persone elette a loro volta dal
voto popolare) e resta in carica per un periodo di quattro anni.
Durante il proprio mandato il presidente, al contrario di quanto
avviene in molti altri Paesi, continua a ricoprire il ruolo di
leader del proprio partito. Al tempo stesso è depositario del
potere esecutivo, svolgendo la funzione sia di primo ministro
che di capo dello stato.
Non sono di sua pertinenza, invece, il potere legislativo e quello
giudiziario. Quest'ultimo spetta alla Corte Suprema, alle corti
d'appello e ai tribunali distrettuali, mentre l'altro è di competenza
del Congresso degli Stati Uniti, composto da Camera dei rappresentanti
e Senato.
Secondo quanto previsto dalla costituzione americana, il presidente
deve redigere e sottoporre al Congresso una relazione annuale
sull'andamento degli affari pubblici. Viene in tal modo offerta
una panoramica della situazione nazionale dal punto di vista economico
e sociale, permettendo tra l'altro al presidente di presentare
a deputati e senatori le proposte di legge che ritiene di più
urgente attuazione.
Il capo della Casa Bianca controlla anche le attività dei numerosi
enti federali (fra i quali figurano i Servizi segreti, i Servizi
investigativi e il Consiglio per la sicurezza nazionale) e l'operato
dei quattordici segretari (paragonabili ai nostri ministri) responsabili
dei singoli dipartimenti.
La costituzione inoltre prevede che il presidente sia anche il
comandante in capo delle forze armate. Invia gli ordini ai vari
comandi militari tramite l'ufficio del segretario alla Difesa
e, affiancato dai capi dell'esercito, della marina, dell'aviazione
e dei Marines, prende decisioni sulle strategie militari, gli
armamenti e gli stanziamenti da destinarsi a tale settore. Non
gli è permesso, invece, dichiarare guerra, essendo questo un potere
che spetta unicamente al Congresso.
Il presidente infine dispone di poteri diplomatici, fra i quali
figurano la negoziazione dei trattati, la nomina degli ambasciatori
all'estero (entrambe queste decisioni necessitano dell'approvazione
dei due terzi del Senato), il prendere accordi con i capi di Stato
esteri per azioni comuni e il ricevere gli ambasciatori stranieri.
Simone Collini/Grandinotizie.it/27 marzo 2001
ore 17:00
|