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Il processo penale
italiano dall'89 si basa sul sistema accusatorio, in cui le due
parti (accusa e difesa) sono sullo stesso piano e il giudice è
terzo rispetto a loro. Dopo l'inserimento nella Costituzione del
principio del "giusto processo" anche la difesa può svolgere l'attività
investigativa proprio come fa il Pubblico Ministero. Il processo
si struttura in tre gradi. La condanna diventa definitiva ed eseguibile
solo al termine del terzo grado di giudizio. Vediamo come sono
articolate le fasi di giudizio:
Primo grado.
A giudicare sono il Tribunale, la Corte d'Assise e dall'aprile
2001 anche il Giudice di Pace.
Giudice di Pace. Finora questa figura era presente solo
nel processo civile, ma dall'aprile 2001 si occupa di quei reati
di scarso allarme sociale come le percosse, la diffamazione e
l'ingiuria. Possono diventare Giudice di Pace i laureati in legge
che hanno più di 30 anni di età, e gli avvocati che esercitano
la professione da un certo numero di anni.
Tribunale. Per i reati punibili con una pena inferiore
ai 10 anni di reclusione: la competenza spetta ad un giudice monocratico
(unico). Mentre per i reati punibili con più di 10 anni giudica
un collegio costituito da tre giudici ordinari .
Corte d'Assise. Questo organo è chiamato a decidere per
i reati più gravi, come le stragi o gli omicidi, reati puniti
con l'ergastolo o comunque con un periodo di reclusione non inferiore
a 24 anni. E' composta da due giudici ordinari e sei giudici popolari.
Secondo grado
Sia l'accusa che la difesa possono ricorrere contro la sentenza
di primo grado. Se questa è stata emessa dal Tribunale o dal Giudice
di Pace il ricorso va presentato alla Corte d'Appello che
giudica sempre collegialmente (3 giudici ordinari). Se invece
la sentenza è della Corte d'Assise l'opposizione va alla Corte
d'Assise d'Appello (2 giudici ordinari più 6 giudici popolari).
Terzo grado
A giudicare è sempre la Cassazione, divisa in sezioni penali
e civile. Ma si può anche ricorrere alla Suprema Corte. Solo per
una questione di legittimità e non di merito. In altri termini
solo quando sia stata violata una norma che regola il processo;
l'imputato non può chiedere ai giudici di intervenire nuovamente
sui fatti o su come si è svolta la vicenda.
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